Sospensione feriale termini

Novità - Dall'Ordine

La Camera di Commercio comunica che, a decorrere dall’anno in corso, d’intesa con il proprio Giudice del Registro, l’Ufficio del Registro delle imprese aderisce, con riferimento a tutte le proprie sedi, all’ormai prevalente orientamento che ritiene applicabile, dal 1° agosto al 31 agosto, la sospensione feriale dei termini processuali

con riferimento alle seguenti fattispecie regolate dal codice civile:

- atti di fusione e scissione (termini di cui all’art. 2503 c.c.);

- atti di trasformazione eterogenea (termini di cui all’art. 2500 novies c.c.),

nonché per eventuali altri atti per cui sono previsti termini analoghi di sospensione.

Si raccomanda di considerare tale periodo di sospensione ai fini del calcolo dei termini per l’adozione e il deposito di atti da iscrivere al Registro Imprese, al fine di non incorrere nel rifiuto degli stessi.