Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale – Apertura del sistema – Primo popolamento

Ricordiamo che:

  • i CTU ex art. 13 disp. att. c.p.c.
  • i periti ex art. 67 disp. att. c.p.p.

già iscritti negli albi dei Tribunali tenuti in modalità cartacea dovranno ripresentare la domanda per iscriversi al nuovo “Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale” in modalità telematica, accessibile tramite il sito del Ministero della Giustizia: 

https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/come_fare_per_iscrizione_albi_consulenti_tecnici_periti?tab=d,

tra il 4 gennaio ed il 4 marzo 2024, senza necessità di effettuare un nuovo pagamento del bollo e della tassa di concessione governativa (come precisato dalla nota del Ministero della Giustizia del 15 dicembre scorso).

È possibile allegare la documentazione a corredo della domanda con dichiarazioni ex art. 46 DPR 445/2000.

Dal 4 marzo gli albi CTU e gli albi dei periti costituiti in formato analogico saranno sostituiti dagli albi telematici istituti in ogni tribunale. Successivamente a tale data chi non si sarà iscritto sul sito del Ministero sarà cancellato dagli elenchi del Tribunale.

L’art. 24-bis disp. att. c.p.c., come introdotto dal D. Lgs. 149/2022 (di riforma del processo civile), ha previsto l’istituzione presso il Ministero della Giustizia di un elenco nazionale dei consulenti tecnici d’ufficio, suddiviso per categorie e contenente l’indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, in cui confluiscono automaticamente tutte le informazioni contenute negli albi di Tribunale. Nel DM 109/2023 del Ministero della Giustizia sono individuati, tra l’altro, i requisiti per l’iscrizione all’albo dei CTU e per la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale.

I consulenti tecnici che devono effettuare la prima iscrizione potranno procedere esclusivamente nell’ambito di due finestre temporali, dal 1° marzo al 30 aprile o dal 1° settembre al 31 ottobre di ciascun anno. Per le nuove iscrizioni all’albo dei periti tenuto in modalità telematiche mancano norme specifiche sul punto, pertanto rimangono libere le modalità di presentazione delle domande telematiche.