OCC Sovraindebitamento

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Il Ministero della Giustizia ha disposto l'iscrizione dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Novara, al numero progressivo 71, nella sezione A del Registro ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202. 
La finalità del procedimento di legge (D.Lgs. 14/2019) è quello di porre rimedio alle situazioni di indebitamento sproporzionato ma incolpevole. A tutti i soggetti persone fisiche e giuridiche tra cui i piccoli imprenditori sotto soglia art.2 comma 1 lettera d, imprenditori agricoli, professionisti, fondazioni e associazioni riconosciute, associazioni sportive, start up innovative e consumatori che, secondo la legge, non possono accedere al fallimento o alle altre procedure concorsuali, è concesso oggi, con l'ausilio degli OCC, di formulare una proposta di accordo con il ceto creditorio con un progetto di ristrutturazione dei debiti, o presentare un "piano del consumatore", oppure richiedere la liquidazione del patrimonio. Utilizzando la procedura di composizione della crisi, a seguito di un provvedimento giudiziale, potrà scattare il blocco delle azioni esecutive individuali e di quelle cautelari sul patrimonio del debitore.
 
Registro degli O.C.C
Decreto di iscrizione
Regolamento O.C.C
Elenco dei Gestori
Consulta il registro degli incarichi
Nomina Referente O.C.C.
Comunicazione Ministero della Giustizia - nomina Referente
Vademecum gestori
Linee guide compensi
Legge regionale 8/2017 “Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime”.
 
 

INFORMAZIONI E CONTATTI

Sede: presso ODCEC di Novara - Baluardo Lamarmora n.16 (scala di sinistra, secondo piano) - 28100 NOVARA 
Tel. 0321 628671- solo per informazioni - dal Lunedì al Giovedì dalle 10.00 alle 12.00
 
L'Organismo riceve solo su appuntamento il giovedì mattina.
 
 

MODULO ISCRIZIONE ELENCO GESTORI (per gli iscritti all'ODCEC di Novara)

Domanda di iscrizione all'elenco gestori
 
 

MODULI PER ACCESSO ALLA PROCEDURA

 
a. Modulo per istanza nomina di un Gestore della Crisi - CONCORDATO MINORE:
 
  1. descrizione attività e passività debitore individuale
  2. descrizione attività e passività società/ente

b. Modulo per istanza nomina di un Gestore della Crisi - CONSUMATORE:

  1. descrizione attività e passività
c. Modulo per istanza nomina di un Gestore della Crisi - LIQUIDAZIONE CONTROLLATA:
 
  1. descrizione attività e passività debitore individuale
  2. descrizione attività e passività società/ente

d. Modulo per istanza nomina di un Gestore della Crisi - SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE (File calcolo per incapiente - ipotesi di verifica delle utilità per incapiente):

  1. descrizione attività e passività
 
I moduli sono da inviare via email all'indirizzo PEC: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , alla segreteria dell'Ordine.
I soggetti si impegnano a provvedere al pagamento di € 450,00 mediante l’Avviso PagoPA che verrà inviato tramite mail/PEC al ricevimento dell'istanza. La pratica verrà istruita solo dopo la ricezione di tale pagamento.
 
 

REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA

Il debitore che si rivolge all'OCC deve avere la residenza (persona fisica) o la sede principale della propria attività in un comune appartenente al Circondario del Tribunale di Novara.
 

- Requisito Soggettivo: non deve essere assoggettato (né assoggettabile) alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14.

Pertanto, alla procedura in commento possono ricorrere tutti i soggetti, persone fisiche, società, enti, che:
·        non svolgono attività d'impresa;
·        sono professionisti, artisti o altri lavoratori autonomi;
·        sono imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all'art. 2 lett.d) del DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14;
·        sono enti privati non commerciali (associazioni ecc.); 
·        sono imprenditori agricoli;
·        sono "start up innovative" indipendentemente dalle loro dimensioni.
 
- Requisito Oggettivo: vi deve essere lo stato di "sovraindebitamento" definito come "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" (Art. 6 co. 2 lett. a) L. 3/2012 e art. 2 lett. C del DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14).
Il concetto di "sovraindebitamento" è diverso da quello di insolvenza della legge fallimentare in quanto prevede non solo l'incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma fa anche riferimento ad una sproporzione tra il complesso dei debiti e il proprio patrimonio prontamente liquidabile, seppur sia specificato il rapporto di tale squilibrio.