Antiriciclaggio – aggiornamento dell'autovalutazione del rischio entro il 27 maggio 2026

Novità - Dall'Ordine

Entro il 27 maggio 2026 tutti gli iscritti sono tenuti ad aggiornare il documento di autovalutazione del rischio antiriciclaggio del proprio studio.

La scadenza non è un semplice rinnovo formale: è il termine annuale che decorre dalla pubblicazione dell'Analisi nazionale dei rischi del Comitato di Sicurezza Finanziaria (27 maggio 2025), come indicato dal CNDCEC con le Informative n. 85/2025 e n. 57/2026.[1]

Di cosa si tratta

L'autovalutazione non riguarda il singolo cliente o l'incarico specifico, ma il rischio complessivo dello studio di non intercettare fenomeni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. È un giudizio sul proprio assetto organizzativo – e precede logicamente ogni valutazione sulla clientela.

Cosa cambia rispetto al passato

La vecchia cadenza triennale è superata. La Regola Tecnica n. 1 del CNDCEC (16 gennaio 2025) introduce una logica dinamica: l'aggiornamento va effettuato ogniqualvolta intervengano mutamenti rilevanti nell'operatività dello studio, e comunque entro un anno dall'aggiornamento dell'Analisi nazionale dei rischi. L'autovalutazione non è più un documento statico: deve riflettere il quadro di rischio attuale.

Tre punti pratici da tenere a mente

  • Attività non delegabile. Il documento deve essere elaborato dal professionista. Negli studi associati e nelle STP è ammessa un'autovalutazione centralizzata, sottoscritta dal legale rappresentante; i collaboratori possono supportare nelle attività preparatorie, ma la responsabilità rimane in capo al professionista.
  • Aggiornamento sostanziale. Non si tratta di confermare i valori già attribuiti in passato, ma di riesaminare concretamente l'esposizione al rischio alla luce della nuova Analisi nazionale e dell'evoluzione dello studio.
  • Modulistica (AV.0) consigliata, non obbligatoria. Gli schemi forniti dal CNDCEC hanno natura esemplificativa, ma adottarli è una buona prassi: documentano in modo ordinato il processo logico seguito e costituiscono un utile presidio in ottica probatoria.

L’autovalutazione deve essere messa a disposizione delle autorità competenti indicate dall’art. 21, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 231/2007 e degli organismi di autoregolamentazione. La mancata esibizione del documento attestante l’autovalutazione, ovvero l’omessa adozione dello stesso, non è direttamente sanzionabile, ma rileva ai fini della determinazione del quantum delle sanzioni connesse all’inadempimento degli obblighi antiriciclaggio. L’autovalutazione non è un adempimento secondario o eventuale, ma rappresenta un presidio organizzativo essenziale che, pur non essendo direttamente sanzionato in via autonoma, incide in modo significativo sulla valutazione complessiva della compliance del professionista.

 

Vi invitiamo a programmare per tempo l'adempimento. La scadenza del 27 maggio è anche un'occasione per verificare la maturità organizzativa dello studio rispetto agli obblighi antiriciclaggio e per allineare procedure interne e strumenti operativi al quadro normativo aggiornato.